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Studio delle azioni di miglioramento

  • Il decreto legislativo n. 81/2008, sulla scorta anche della direttiva europea quadro n. 391/89 e rafforzando la filosofia del d.lgs. n. 626/94, insiste in più disposizioni sulla centralità del programma di miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, che il datore di lavoro deve costantemente garantire nel tempo di svolgimento delle diverse attività lavorative:

  • Non solo tale principio del miglioramento continuo viene affermato a livello definitorio, ma viene definito come una delle misure fondamentali di tutela dei lavoratori:

 

  • “Art. 15. Misure generali di tutela

  •  1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

  •  t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi”.

 

  • Infine l'art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi - lo conferma come uno degli elementi fondamentali e costitutivi del documento di valutazione dei rischi lavorativi, laddove ricorda che detto documento deve, tra l'altro, contenere “c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza”.

 

  • Anche l'art. 35 - Riunione periodica – prevede al comma 2 che almeno una volta all'anno nelle aziende con più di 15 dipendenti deve essere discusso il documento di valutazione dei rischi, tra cui il programma di miglioramento di cui all'art. 28 comma 1 lett. c) e al successivo comma 3 è previsto che “nel corso della riunione possono essere individuati: (...) b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro”.

 

  • Va poi ricordato che l'omissione del programma che garantisce le misure opportune per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza di cui all'art. 28 c. 1 lett. c del d.lgs. n. 81/2008 è punita dall'art. 55 comma 3 con l'ammenda da 3.000 a 9.000 euro, che non è soggetta a prescrizione dell'Asl, e che richiede l'ausilio di un difensore in sede penale onde proporre istanza di oblazione penale ex art. 162 bis del codice penale.

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